Le attività di Rimozione e Smaltimento di Materiali Contenenti Amianto (MCA) o di Rifiuti Contenenti Amianto (RCA), compatti o friabili,sono regolamentate dall’art. 34 del D.lgs. 277/91
Normativa che si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
1.
Purtroppo non si tratta di un materiale che è possibile riconoscere in modo immediato.
Tuttavia ci sono accorgimenti che se presi in considerazione possono essere di grande aiuto.
La primissima cosa da accertare è l’anno di produzione del manufatto. Dato infatti l’altissimo livello di tossicità l’utilizzo dell’asbesto/eternit è stato tassativamente vietato con la legge n.257 dal 1992.
2.
Per fugare ogni dubbio, sarà necessaria una valutazione per rilevare la presenza di amianto ed eventuali fibre di amianto nell’aria, e per questo motivo vi invitiamo a consultare aziende specializzate di settore come Ecoteti srl anche per offrirvi una valutazione sullo stato di conservazione del vostro manufatto in amianto.
Infatti i manufatti contenenti amianto che siano stati oggetto di usura e cattiva manutenzione e conservazione, comportano un grave ed elevato rischio di esposizione alle fibre di amianto. Le fibre di amianto sono fino a 100 volte più sottili di un capello, ed è quindi praticamente impossibile poterle rintracciare ad occhio nudo.
3.
Per ridurre al massimo i rischi dell’esposizione a materiali contenenti amianto, e per qualsiasi valido dubbio di essere in presenza di fibre di amianto