Una società di intermediazione rifiuti è una società che si occupa della parte organizzativa e legislativa del processo di intermediazione tra chi produce i rifiuti e le imprese che si occupano dello smaltimento e del riciclo degli stessi.
Ogni società di intermediazione rifiuti deve essere iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali.
L’albo nazionale dei gestori ambientali è un organizzazione che svolge la funzione di controllo e gestione del settore dei rifiuti. Ogni azienda che voglia lavorar nell’ambito della gestione o nell’intermediazione dei rifiuti deve essere iscritta a questo albo.
L’iscrizione dura 5 anni costituisce l’autorizzazione per esercitare la raccolta, il trasporto, il commercio e l’intermediazione dei rifiuti.
L’albo è suddiviso in diverse categorie, 10 in tutto, e l’iscrizione alla singola categoria è specifica per il metodo di gestione o lavorazione dei rifiuti.
L’iscrizione alla categoria 8 dell’albo dei gestori ambientali è riservata quelle imprese, o enti, che effettuano attività di commercio e intermediazione rifiuti senza, però, occuparsi della detenzione degli stessi. Questi soggetti si occupano o della vendita o dello smaltimento dei rifiuti per conto di terzi.
Ogni impresa iscritta alla categoria 8 deve:
Possedere l’idoneità tecnica (ovvero avere nel proprio organico un responsabile tecnico, e una dotazione minima di personale.
Possedere un’adeguata capacità finanziaria.
La categoria 8 è suddivisa in classi in base alle tonnellate di rifiuti pericolosi, e non, che possono essere gestite in un anno.
Come già detto nell’articolo relativo allo smaltimento rifiuti una parte dei rifiuti gestiti dalle aziende di intermediazione rifiuti sono quelli che vengono definiti “rifiuti speciali” che, a loro volta, sono suddivisi in due categorie: pericolosi e non pericolosi.